Novità per quanto riguarda la privacy dei debitori verso il recupero crediti. Si trovano nel nuovissimo vademecum pubblicato dal Garante della Privacy: una guida snella e facilmente consultabile in cui si spiegano le regole fondamentali a cui devono attenersi le società che si occupano di gestione e recupero del credito delle aziende. Per esempio anche chi non paga i propri impegni contrattuali ha diritto a veder garantita la propria riservatezza, specie quando il recupero del credito avviene con modalità massime come nel caso di società apposite che agiscono tramite call center e altri sistemi di contatto stragiudiziale (lettere di diffida, ecc.)

Tra i punti del vademecum molto spazio viene dato poi al rispetto della dignità del debitore, con l’applicazione di tecniche lecite. Un’agenzia o una società, a questo proposito, non può sollecitare ripetutamente la persona o l’azienda al telefono, farsi trovare all’indirizzo di casa o dell’ufficio del debitore, inviare materiale per posta con su la dicitura “recupero crediti”, affiggere degli avvisi presso l’abitazione del debitore. Risultano illeciti, per il Garante della Privacy, anche le cartoline postali o i plichi inviati con diciture esplicite sulla busta e, per ultimo, l’inserimento nei database dei dati anagrafici di altri componenti della famiglia del debitore.

È giusto ricordare, a questo punto, che le azioni di recupero del credito che vengono attuate da Cmbi sono affidate a personale esperto, che si relazionerà con il debitore, proponendo le soluzioni più efficaci ed attuabili, a tutela del creditore.

Tali azioni non rientrano nella classica azione di “recupero credito” cioè quella mediante agenti esattori, bensì quella tesa a riattivare la comunicazione tra le parti mediante un procedimento di mediazione alla presenza di un professionista terzo ed imparziale. Attualmente il procedimento di mediazione è regolato dalla legge n. 98 del 9 agosto 2013.

A cura dell’ addetto stampa CMBI – Dott.ssa Jenny Giordano

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